backtotop

Categories: SOCIETÀ TRASPARENTE

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990

INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI E’ ATTRIBUITO IL POTERE DI SOSTITUIRE, IN CASO DI INERZIA, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L’art.2, della L. 241/1990 stabilisce, al comma:

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente;

9-bis. L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione.

L’art.35, comma 1, lettera m), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 impone alle Pubbliche Amministrazioni, di pubblicare, per ciascuna tipologia di procedimento, il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

Non avendo provveduto all’individuazione del titolare del potere sostitutivo previsto dalle disposizioni sopra citate, lo stesso è esercitato dal legale rappresentante pro tempore.

MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEL POTERE SOSTITUTIVO

L’esercizio del potere sostitutivo deve essere sollecitato dal privato interessato al provvedimento, con una richiesta indirizzata al titolare del potere sostitutivo indicato in ogni singolo procedimento il quale, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluderà il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

CHI PUO’ PRESENTARE LA RICHIESTA

La richiesta può essere presentata esclusivamente da chi è in attesa del provvedimento finale di un procedimento da lui avviato.

QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA

La richiesta può essere presentata quando è trascorso il termine previsto per la conclusione di un procedimento amministrativo.

COME COMPILARE LA RICHIESTA

La richiesta può essere compilata utilizzando il modulo allegato: modello_di_richiesta_intervento_sostitutivo

COME PRESENTARE LA RICHIESTA

La richiesta di intervento sostitutivo dovrà essere inoltrata alla Beinasco Servizi Srl nel seguente modo:

  • a mezzo PEC all’indirizzo beinascoservizi@ilnome.net, se firmata digitalmente, oppure se scansita con allegata copia del documento di identità, in questo caso l’invio ha lo stesso valore di una raccomandata A.R.;
  • direttamente, consegnandola agli uffici amministrativi di via Serea 9/1 a Beinasco (TO), nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00

ISTRUTTORIA E CONCLUSIONE

Accertata la effettiva violazione della norma e la mancata o ritardata conclusione del procedimento amministrativo, il legale rappresentante conclude il procedimento avvalendosi delle strutture competenti o con la nomina di un commissario e comunica agli uffici amministrativi il nominativo del responsabile ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare.

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi